Art. 2.
(Interventi integrativi di sostegno).

      1. Al fine di favorire la piena integrazione familiare e sociale dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, le regioni programmano piani di intervento integrativi dei servizi resi dagli enti locali.
      2. Gli interventi di cui al comma 1 consistono:

          a) in forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale svolte da operatori specializzati che garantiscono la presenza a fianco del disabile per l'intera giornata;

          b) nell'istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi, e di emergenza;

          c) nel rimborso totale delle spese documentate di assistenza alla persona con handicap grave.

 

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